L’Associazione Giorgia Tezza è stata costituita a Verona in data 18 novembre 2016, con atto notarile a firma del notaio dott.ssa Valentina Papoff.
Dal mese di dicembre 2016 l’Associazione è iscritta al n. 2522 all’Anagrafe Unica delle Onlus presso l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale del Veneto.

A breve l’Associazione si adeguerà alla nuova riforma del Terzo Settore.

Art. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita nel rispetto del codice civile e della normativa in materia l’Associazione denominata “GIORGIA TEZZA ” (di seguito, per brevità, l’Associazione) con sede in Verona in Corso Porta Nuova 53.

L’Associazione dopo aver ottenuto l’iscrizione nell’Anagrafe Unica delle Onlus, utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo “ONLUS”.

Art. 2 – SCOPI

L’Associazione non ha fini di lucro e si pone come esclusivo scopo statutario quello di perseguire finalità di solidarietà sociale. In particolare l’Associazione “GIORGIA TEZZA” avrà come scopo e attività esclusivi quelli di svolgere beneficenza attraverso erogazioni in denaro o natura a favore di:
  • persone o famiglie svantaggiate, con particolare attenzione ai nuclei con minori, in temporanea difficoltà, particolarmente bisognose per motivi riconducibili a disagio socio – economico, condizioni sanitarie ed in particolare con patologie relative a disturbi alimentari o cardiaci, handicap, fragilità sociale;
  • persone in comprovato stato di bisogno e a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3 del d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;
  • a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di attività previsti per le Onlus per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.
È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 – DURATA DELLA ASSOCIAZIONE

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria degli associati dalla maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati.

Art. 4 – SOCI

Possono essere associati all’associazione tutti coloro, persone fisiche, giuridiche,associazioni e enti che ne condividono gli scopi.
L’adesione all’Associazione è possibile in qualità di Socio Fondatore e Socio Ordinario.
Sono soci Fondatori coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione “GIORGIA TEZZA” .
Sono soci Ordinari coloro che hanno richiesto e ottenuto la qualifica di socio da parte del Consiglio Direttivo, organo competente a deliberare sulle domande di ammissione.
Il richiedente, nella domanda di ammissione, formulata su apposito modulo, dovrà specificare le complete generalità, impegnandosi a versare la quota associativa annualmente stabilita.
Il numero dei soci è illimitato.
Sono ammesse a far parte dell’Associazione tutte le persone che accettano gli articoli dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno e/o codice etico, che condividono gli scopi dell’associazione.
Tutti i soci Fondatori e Ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
Le quote o i contributi societari sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.
Le quote ordinarie sono stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno e hanno validità annuale. Esse costituiscono l’apporto dei Soci al sostentamento dell’Associazione. Tutti i soci dovranno essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

  1. I soci Fondatori e Ordinari hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.
  2. Tutti i soci hanno il diritto di partecipare alle attività sociali e di essere informati sulle attività e sulle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata.
  3. I soci devono versare nei termini previsti la quota sociale e rispettare il presente Statuto.
Ciascun socio in particolare deve:
  1. rispettare le norme contenute nell’Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti ed in tutte le deliberazioni della Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
  2. tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull’Associazione o sui suoi rappresentanti;
  3. pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo,
  4. cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l’Associazione si è costituita, sotto il coordinamento del Consiglio Direttivo.
I Soci, aderendo all’Associazione, accettano lo Statuto ed i regolamenti della stessa.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di Socio potrà venir meno: – per decesso; – per recesso che si verifica quando il Socio presenta le dimissioni comunicate in qualsiasi momento in forma libera; – per decadenza che si verifica quando il Socio non rinnova l’adesione versando la prescritta quota societaria annuale entro il primo semestre dell’anno; – per delibera di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi componenti, quando il Socio abbia commesso delle infrazioni allo Statuto o al Regolamento o siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto con l’Associazione. L’indisciplina o l’indegnità accertate dal Consiglio direttivo saranno altresì cause della perdita della qualifica di Socio; – scioglimento dell’Associazione ai sensi dell’art. 19 del presente Statuto. I provvedimenti presi dal Consiglio Direttivo verranno comunicati al socio escluso o decaduto con lettera raccomandata a.r. o a mezzo PEC. Il socio escluso può appellarsi all’Assemblea per chiedere la revoca del provvedimento di esclusione inviando una raccomandata al Presidente dell’Assemblea.

Art. 7 – PATRIMONIO DELLA SOCIETA’

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
  • proventi delle quote associative ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell’Associazione;
  • da contribuzioni da parte di soci, enti pubblici, persone fisiche o giuridiche;
  • da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all’art.2. L’Associazione ha il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art. 8 – ORGANI

Gli organi dell’Associazione sono:

  • l’Assemblea dei soci
  • Consiglio direttivo
  • Presidente ed eventuale vice Presidente
  • Segretario
  • Tesoriere.

Tutte le cariche associative sono assunte e assolte a titolo gratuito.

Art. 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI


L’Assemblea è composta da tutti i soci.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o chi ne fa le veci mediante posta ordinaria, elettronica, fax o altro mezzo con almeno 10 giorni di preavviso rispetto alla data fissata per l’adunanza. La convocazione deve contenere l’indicazione della sede, del giorno, dell’ora e dell’ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
Ogni socio in regola con il versamento della quota associativa partecipa all’Assemblea con voto deliberativo ed è portatore di un voto singolo: è ammesso l’esercizio del diritto di voto per delega scritta ma ciascun socio non può rappresentare per delega più di due soci.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Art.  10 – COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie e straordinarie.

Sono di competenza dell’Assemblea ordinaria:

  • la nomina, ogni quattro anni, del Consiglio Direttivo;
  • l’esame e l’approvazione del programma delle attività dell’Associazione;
  • l’esame e l’approvazione entro il 30 aprile di ogni anno del rendiconto annuale consuntivo;
  • l’esame dei problemi di gestione sottoposti dal Consiglio Direttivo e l’esame delle impugnazioni delle delibere di esclusione da parte del socio interessato;
  • qualunque deliberazione su materie che siano sottoposte al suo esame e che non siano riservate per legge e per Statuto alla competenza dell’assemblea straordinaria.

Sono di competenza dell’Assemblea straordinaria:

  • la modifica dello Statuto associativo e del Regolamento;
  • la delibera lo scioglimento dell’Associazione;
  • la nomina, la revoca e la determinazione dei poteri dei liquidatori in caso di scioglimento.

Art. 11 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA


L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà degli associati aventi diritto al voto, comprese le deleghe e le delibere saranno prese a maggioranza dei voti, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibererà sempre a maggioranza semplice degli associati presenti o rappresentati.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.
Il voto potrà essere espresso, previa definizione della modalità da parte dell’Assemblea, per alzata di mano, per appello nominale, per scrutinio segreto.

Art. 12 – SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza, dal Vice Presidente; in caso di assenza anche del Vice Presidente, l’Assemblea nomina il proprio Presidente.
Il Presidente coordina gli interventi, accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.
Le funzioni di segretario dell’Assemblea vengono svolte dal Segretario e, in sua assenza, il presidente dell’Assemblea nomina un segretario tra gli associati intervenuti.
Di ogni riunione dell’Assemblea il Segretario dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario.
Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 13 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo che è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall’Assemblea che determina di volta in volta, entro detti limiti, il numero dei membri tra i propri componenti.
Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il Presidente, il vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
La durata del mandato della Presidenza, della vice-Presidenza, della Tesoreria, della Segreteria e dei Consiglieri è di quattro anni con la possibilità, alla scadenza del mandato, di essere rieletti per massimo due ulteriori mandati.
Se nel corso del mandato, per dimissioni o per altri motivi, dovesse venire a mancare uno o più consiglieri subentreranno, in ordine di voti, i primi non eletti all’ultima assemblea o, in mancanza si procederà ad eleggere un nuovo Consigliere. I nuovi membri rimarranno in carica sino alle successive elezioni del Consiglio Direttivo. Le dimissioni di un Consigliere, per essere valide dovranno essere motivate e dovranno pervenire al presidente e per conoscenza al Consiglio Direttivo per lettera raccomandata.
Tutti gli incarichi s’intendono a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea, in particolare al Consiglio Direttivo compete:

a) la gestione dell’Associazione;

b) il reperimento delle risorse per il raggiungimento dei fini associativi;

c) la deliberazione sull’ammissione degli associati;

d) la determinazione dell’ammontare delle quote associative annuali per gli associati fondatori e per gli associati ordinari;
e) la predisposizione dello schema di rendiconto preventivo e della relazione di accompagnamento;
f) la predisposizione dello schema del rendiconto consuntivo e della relazione di accompagnamento;
g) la deliberazione su ogni questione di interesse per l’Associazione, che non sia riservata dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate a cura dal Presidente o da almeno due consiglieri con qualsiasi mezzo di comunicazione scritta; l’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione della sede e del giorno e dell’ora e delle materie da discutere; l’avviso di convocazione deve essere ricevuto almeno cinque giorni antecedenti la riunione.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vice – Presidente o, in subordine, dal Segretario.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza (metà più uno) dei suoi componenti.
Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dai presenti.
Delle riunioni è redatto verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dai Consiglieri a maggioranza semplice in seno al Consiglio Direttivo nella sua prima adunanza ovvero nel corso della prima adunanza utile. Può essere nominato anche un vice Presidente. Il Presidente – e il vice Presidente in caso di assenza o d’impedimento del Presidente – ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ha i relativi poteri di firma degli atti dell’Associazione stessa. Il Presidente convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del consiglio Direttivo. La durata della carica è di anni quattro e può essere rinnovata per massimo due ulteriori mandati.

Art. 15 – SEGRETARIO

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Segretario deve provvedere alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea dei soci e, in caso di assenza o d’impedimento da parte del Presidente, alla convocazione del Consiglio Direttivo. La durata della carica è di anni quattro e può essere rinnovata per massimo due ulteriori mandati.

Art. 16 – TESORIERE

Il Tesoriere è nominato dal consiglio Direttivo tra i suoi componenti. Il Tesoriere cura l’Amministrazione del patrimonio dell’Associazione e provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti. La durata della carica è di anni quattro e può essere rinnovata per massimo due ulteriori mandati.

Art. 17 – BILANCIO

L’Associazione ha l’obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’Associazione da sottoporre all’approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico finanziaria dell’Associazione. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico – finanziaria nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati. L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto; vengono depositati presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni associato. Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 18 – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato in seduta straordinaria dalla maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) degli associati presenti. L’associazione si estingue secondo le modalità di cui all’art 27 cc quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi e per le altre cause di cui all’art. 27 cc. In caso di scioglimento per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 19 – MODIFICHE STATUTARIE

Per la modifica del presente Statuto è necessaria la delibera dell’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria a maggioranza qualificata dei due terzi (2/3) degli associati, con voto a maggioranza semplice. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali con lo Statuto o contrario alla legge. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e delle leggi in materia associativa.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal codice civile e le leggi vigenti in materia.